Il Contratto

Il Contratto - lavori in corso:
 
Se ti è stata presentata da un editore la bozza di un contratto di edizione per pubblicare la tua opera, puoi utilizzare questo documento come riferimento per avviare la trattativa contrattuale. Ricorda che il testo che firmerai condizionerà irreversibilmente il futuro del tuo testo, ti consigliamo dunque di sincerarti di aver compreso molto bene ogni parola e di firmare al massimo della consapevolezza e solo dopo aver trattato con l'editore sui contenuti del contratto. Anche se sei un esordiente e disponi dunque di scarso potere contrattuale questo non giustifica un'accettazione passiva delle condizioni dell'editore: è tuo preciso diritto trattare per ottenere un trattamento migliore. Ricorda che un contratto di edizione è un accordo professionale tra due professionisti, di cui uno mette in gioco denaro e servizi editoriali, l'altro cede i diritti esclusivi della propria opera. Si tratta di uno scambio che deve essere sancito da regole condivise e considerate vantaggiose da entrambe le parti nei limiti delle possibilità di ciascuno.
 
La fase di trattativa contrattuale è dunque un momento cruciale da non prendere alla leggera, non solo perché come dicevamo condiziona profondamente la vita della tua opera per anni, ma anche perché è un ottimo strumento per testare la professionalità e la correttezza del tuo eventuale futuro editore. Ecco come procedere:
Confronta il contratto che ti è stato presentato dall'editore con il nostro contratto standard e stila una lista di modifiche da richiedere all'editore, sulla base delle differenze tra i due contratti.
 
Sottoponi all'editore la lista di richieste con garbo ed educazione nella presentazione e nei contenuti, la trattativa è una fase normalissima ed è giusto che avvenga con toni civili.
 
A questo punto un editore serio valuterà le tue richieste, accetterà alcune modifiche e ne ricuserà altre, rispondendoti con una serie di controproposte sulla base delle tue richieste. Ricorda che un editore che si dimostra insofferente o indispettito dalle tue richieste svela già una natura maleducata, cialtrona e dunque inaffidabile per qualunque collaborazione futura).
 
Sulla base delle controproposte dell'editore a questo punto parte la trattativa vera e propria, e sta a te rilanciare: non può aumentare le tue percentuali? Chiedi di aumentare l'anticipo; non vuole rinunciare al diritto di opzione? Proponigli un diritto di prelazione; non vuole impegnarsi ad applicare il bollino SIAE a tutte le copie in vendita? Proponigli di sostenere tu la spesa per i bollini e di fartela scalare dai tuoi compensi in sede di rendiconti (il bollino SIAE ha un costo irrisorio, per esempio su 100 copie vendute il prezzo per i bollini è di circa 1,50 euro, per 1.000 copie è di circa 15 euro); e via dicendo.
 
Quando la trattativa sarà arrivata a un punto tale che puoi ritenerti soddisfatto, sia del contenuto del contratto che del comportamento dell'editore, allora puoi firmare. Va da sé che ad alcune richieste avrai dovuto rinunciare, come l'editore avrà rinunciato ad alcune sue prerogative. L'importante è migliorare il contratto il più possibile nel tuo interesse. Se la forma finale sarà effettivamente più vantaggiosa per te e avrai riscontrato nell'editore la volontà concreta di venire incontro alle tue richieste, allora firma. In caso contrario rinuncia. È sempre meglio non pubblicare che farlo sottoscrivendo clausole vessatorie che ti condanneranno a una posizione eccessivamente debole e subordinata alla volontà dell'editore, e che esporranno te e la tua opera a un eccessivio arbitrio da parte dell'editore.
Puoi leggere qui di seguito il contratto che Scrittori in Causa ha stilato con la collaborazione e i suggerimenti dei lettori e di diversi professionisti del settore editoriale. Questo documento è in continua fase di modifica e miglioramento. Se tu stesso leggendolo individui dei passaggi che potrebbero essere modificati, o avrai delle perplessità sulla forma con cui è espressa una clausola, insomma se hai un qualunque dubbio non esitare a comunicarcelo (scrittorincausa@gmail.com), aiutaci a rendere questo documento uno strumento sempre più utile ed efficace per relazionarsi a un editore sul delicato terreno della trattativa contrattuale e in grado di adattarsi alle esigenze più diverse.
 
Ringraziamo per il lavoro di revisione:
Elisa Comito, Giulio Mozzi, Massimiliano Palmese, Claudio Stassi, Carolina Venturini, Andrea Golgi, Giuseppe Gori Savellini, Gabriele Dadati e Studio 83.
 
 
CONTRATTO DI EDIZIONE 
Tra Editore e Autore
 
si conviene e si stipula quanto segue:
 
 
 
       1. Oggetto del contratto
L’Autore, agendo per sé, eredi ed aventi causa, cede in esclusiva all’Editore, che accetta, il diritto di pubblicazione e utilizzazione economica a mezzo stampa del romanzo (o saggio, raccolta di racconti ecc.) dal titolo provvisorio … (di seguito per convenzione chiamata l’ “Opera”), senza limitazione spaziale alcuna. 
sic
sic 2. Durata della cessione e tipo di contratto  Il presente accordo costituisce contratto di edizione a termine. La cessione dei diritti elencati all’art. 1 ha la durata di 5 (cinque) anni (il diritto d’autore può essere ceduto per un massimo di 20 anni ma la legge non stabilisce un minimo di anni, quindi ogni autore può decidere la sua durata, in base al suo potere contrattuale e a quello della casa editrice) decorrenti dalla data della firma del presente contratto. Il numero minimo di esemplari da stamparsi per ogni edizione non sarà inferiore a … (numero da concordarsi tra autore ed editore). L’Editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di ristampe che stimi conveniente, comunicandolo preventivamente e per iscritto con raccomandata A/R all’Autore.  
sic
sic 3. Utilizzazione dell’Opera in forma diversa dalla pubblicazione su carta  Qualunque utilizzo dell’Opera o di parti di essa, in qualsivoglia forma diversa dalla pubblicazione dell’Opera integrale su carta, dovrà essere esplicitamente richiesta per iscritto dall’Editore all’Autore che avrà facoltà di rifiutare o accettare. Per qualunque tipo di Opera derivata da quella oggetto del presente contratto sarà necessario un ulteriore accordo tra Autore e Editore. Il presente contratto riguarda unicamente l’Opera in oggetto intesa in normale edizione libraria. 
sic
sic  4. Pacifico godimento dei diritti  L’Autore dichiara di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’Opera, di avere la piena disponibilità della stessa e tutte le facoltà necessarie a stipulare il presente contratto. L’Autore dichiara altresì di non avere ad altri ceduto alcuno dei diritti di utilizzazione economica e garantisce, per tutta la durata del presente contratto, il pacifico possesso e godimento dei diritti ceduti ivi compreso quello relativo al titolo dell’Opera; assicura che la pubblicazione dell’Opera non viola, né in tutto né in parte, diritti di terzi, né costituisce violazione di norme penali, manlevando l’Editore da tutti i danni e le spese che potessero derivargli in tal senso. L’Autore inoltre si impegna a prestare, a richiesta dell’Editore, la propria collaborazione e assistenza qualora il pacifico godimento dei diritti ceduti venisse turbato da parte di terzi e comunque a tenere indenne l’Editore dalle pretese o azioni di tali terzi.  
sic
sic 5. Obblighi dell’Autore  L’Autore si impegna per tutta la durata del presente contratto a non pubblicare o far pubblicare né in proprio, né in collaborazione con altri, né in forma anonima, né sotto pseudonimo, né con il nome di congiunti, altra opera che abbia contenuto analogo all’Opera oggetto del presente contratto e che per tale carattere possa fare concorrenza alla stessa. Altresì l’Autore ha piena facoltà di pubblicare altri testi con altri editori senza nessun tipo di vincolo, non sussistendo l’esclusività con il presente contratto, ove non citato diversamente. L’Autore ha piena facoltà di trattare temi analoghi, ma di contenuto diverso con altri editori, salvo il patto di non concorrenza con l’Opera del presente contratto. 
sic
sic
      6. Consegna dell’Opera
Prima della consegna della copia definitiva dell'Opera, l’Editore si impegna in un lavoro di editing della stessa. L’Autore verrà contattato dall’Editor che gli sottoporrà gli interventi di modifica che riterrà opportuni.
L’Autore si impegna a consegnare copia definitiva del dattiloscritto su supporto digitale, secondo le indicazioni ricevute dall’Editore e secondo i tempi dell’Autore, completo, corretto e pronto per la stampa entro …
Qualora l’Autore non consegnasse il dattiloscritto entro i termini fissati, l’Editore ha la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente contratto con dichiarazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa; in questo caso l’Editore ha il diritto di recuperare tutte le somme eventualmente versate all’Autore come anticipo, salvo il riconoscimento dei danni.  
sic
sic 7. Correzione delle bozze e modificazioni  L’Autore si impegna a correggere le bozze con chiarezza e a restituirle entro … giorni (da concordare tra autore ed editore) dal ricevimento dell'Opera da parte dell’Editore. L’Autore ha diritto, a sua richiesta, a una seconda revisione delle bozze che dovrà restituire con il “visto si stampi” entro … giorni (da concordare tra autore ed editore) dal ricevimento dell'Opera da parte dell’Editore. Se l’Autore ometterà di restituire le prime o le seconde bozze entro i termini sopra indicati, l’Editore potrà pubblicare l’Opera nelle condizioni in cui è stata presentata dall’Autore e accettata dall’Editore, dovendosi in tal caso ritenere sufficienti l’ordinaria revisione e la normale correzione delle bozze effettuata a cura dell’Editore.  
sic
sic 8. Forma e termine della pubblicazione  L’Editore si impegna a pubblicare l’Opera entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna della stessa, si impegna altresì a stampare per la prima edizione un minimo numero di copie pari a (...). Il termine potrà però essere prolungato in considerazione di ritardi derivati da forza maggiore, o per omessa o ritardata restituzione delle bozze corrette da parte dell’Autore, facendo preventivo avviso all’Autore per mezzo di raccomandata A/R. Nel caso in cui la pubblicazione avvenga oltre i termini stabiliti dal contratto e per motivi addebitabili esclusivamente all'Editore, questi è tenuto a corrispondere all'Autore una somma di indennizzo pari a euro... per ogni mese di ritardo fino alla pubblicazione effettiva o alla rescissione del contratto stesso da parte dell'Autore che, in caso di ritardo della pubblicazione per motivi imputabili esclusivamente all'Editore, ne ha facoltà e lo comunicherà all'Editore previa raccomandata A/R. Resta inteso che l’eventuale anticipo previsto dal presente contratto verrà interamente corrisposto all’Autore anche in caso di cancellazione della pubblicazione dell’Opera. All’Editore è riservata la scelta della forma di edizione e delle caratteristiche della stessa. L’Opera sarà riprodotta in conformità dell’originale e posta in vendita con indicazione del nome dell’Autore come per legge. Il prezzo di vendita al pubblico è stabilito dall’Editore che lo può variare di volta in volta a seconda delle esigenze commerciali dovendo dare preventivo avviso all’Autore tramite raccomandata A/R; l’Autore pertanto non rinuncia alle facoltà previste dall’art. 131 della legge 633/1941 ed è libero di recedere dal contratto qualora ritenga il prezzo di copertina inadeguato al punto tale da essere lesivo della sua Opera. Delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico verrà data comunicazione all’Autore anche in sede di rendiconto annuale. 
sic
sic 9. Bollini Siae  L’Editore si impegna a contrassegnare tutte le copie in vendita dell’Opera con bollini Siae, e a inviare alla Siae copia del presente contratto di edizione. Una volta a conoscenza del presente contratto, la Siae invierà regolarmente un rendiconto periodico del numero di bollini venduti all’Editore e all’Autore, presso il suo domicilio (indicare nome, cognome, domicilio, numero di telefono e indirizzo mail. Nonostante l’indirizzo dell’autore sia già stato citato, è importante indicarlo nuovamente in questa clausola, altrimenti la SIAE invierà i rendiconti dei bollini soltanto all’editore) o inviandogli una email all’indirizzo nome@…   
sic
sic 10. Obblighi dell’Editore  L’Editore si impegna a prestare la propria azione nel lavoro di promozione dell’Opera, attraverso un lavoro di capillare diffusione alla stampa cartacea, televisiva e radiofonica. In particolare, l’Editore si impegna a produrre e diramare comunicati stampa e press-kit relativi all’Opera a tutte le redazioni compatibili con il genere dell’Opera, sfruttando le piene potenzialità del proprio Ufficio Stampa, prima e dopo l’uscita dell’Opera. Se l’Autore lo desidera, potrà essere coinvolto interfacciandosi con l’Ufficio Stampa e fornendo consigli e suggerimenti. L’Editore si impegna a svolgere azioni pubblicitarie e promozionali anche tramite l’invio di copie “omaggi-stampa”, che saranno quindi prive di spettanza per l’Autore e i cui costi di produzione e spedizione saranno totalmente a carico dell’Editore. L’Editore ha facoltà di pubblicizzare, promuovere e distribuire l’Opera come riterrà più opportuno, tenendo sempre informato l’Autore di qualsivoglia iniziativa promozionale. Spetta all’Editore la scelta di quali canali distributivi privilegiare per l’Opera. L’Autore potrà porre il veto su iniziative promozionali o pubblicitarie che non siano di suo gradimento. L’Editore può pubblicare o permettere ad altri di pubblicare, senza dovere alcun compenso all’Autore, brani dell’Opera, ritenuti opportuni nell’interesse della promozione e della diffusione dell’Opera stessa. L’Editore provvederà al Deposito Legale del libro come previsto dalla Legge, inviando copie presso le biblioteche apposite di…   
sic
sic 11. Compenso una tantum  A titolo di compenso l’Editore corrisponderà all’Autore dell’Opera la somma di … euro (è l'unica somma che ti verrà sicuramente corrisposta sul tuo lavoro, pensaci molto bene. Il valore della cifra cambia a seconda della casa editrice e del potere contrattuale di ciascun autore), al lordo della ritenuta d’acconto (considera che dalla cifra lorda devi detrarre il 20% sul 75% della cifra. Se invece hai meno di 35 anni, hai diritto a un trattamento fiscale agevolato, fallo presente al tuo commercialista per la dichiarazione dei redditi: dalla cifra lorda devi detrarre il 20% dal 60% della cifra), dietro presentazione di regolare documento fiscale, che verrà versata entro 60 giorni dalla firma del presente accordo.
sic
sic 
       12. Determinazione delle percentuali
Oltre al compenso specificato all’art. 11, l’Editore corrisponderà all’Autore le seguenti percentuali sul prezzo di copertina al lordo dell’IVA (anche qui dalla cifra lorda devi detrarre il 20% sul 75% della cifra. Se invece hai meno di 35 anni, hai diritto a un trattamento fiscale agevolato: dalla cifra lorda devi detrarre il 20% dal 60% della cifra) delle copie effettivamente vendute: 
sic 
10% sulle prime 5.000 copie
12% sulle copie da 5.001 a 10.000
14% sulle copie da 10.001 a 15.000
15% sulle copie da 15.001 a 20.000   
sic 
(Queste percentuali possono aumentare o diminuire in proporzione al potere contrattuale del singolo autore e alle effettive possibilità dell’editore, un piccolo editore può partire dal 5% per le prime 300 copie, per aumentare al 6% fino a 500 copie e via dicendo. Chiedete sempre di aumentare la vostra percentuale durante la trattativa sul contratto, se l'editore vi comunica che non può aumentare la vostra percentuale usate il suo diniego per ottenere un'altra modifica del contratto, per esempio: “Non si può aumentare la percentuale? Allora aumentiamo l'anticipo, o includiamo nel contratto l'anticipo se non era contemplato”. Trattare significa proprio questo) 
sic 
Nulla è dovuto all’Autore per le copie distribuite per servizi stampa o date in omaggio per promuovere la diffusione dell’Opera, per le copie di cui all’art. 10, per le copie depositate a termini di legge e per le copie di scarto, nonché per quelle che, per motivi dipendenti da deterioramenti fisici (copie difettose, rese dai librai ecc.), dovessero risultare invendibili, e che quindi verranno direttamente inviate al macero. In sede di rendiconto annuale, l’Editore è obbligato a giustificare all’Autore il numero di copie date in omaggio, quelle di scarto e/o quelle macerate.
Per eventuali edizioni economiche o tascabili l’Editore corrisponderà all’Autore le seguenti percentuali calcolate sul prezzo di copertina al lordo dell’IVA sulle copie effettivamente vendute:   sic 
8% sulle prime 5.000 copie
9% sulle copie da 5.001 a 10.000
11% sulle copie da 10.001 a 15.000
13% sulle copie da 15.001 a 20.000
15% sulle copie da 20.001 a 25.000   
sic 
(Queste percentuali possono aumentare o diminuire in proporzione al potere contrattuale del singolo autore e alle effettive possibilità dell’editore, vedi sopra)  
sic
sic 13. Rendiconto
Il rendiconto per il pagamento delle spettanze maturate sarà inviato all’Autore una volta all’anno entro la scadenza del … (indicare giorno e mese) e riguarderà le vendite effettuate nell’anno precedente, concluso al 31 dicembre. I compensi maturati saranno saldati dall’Editore a 30 (trenta) giorni dall'invio del rendiconto annuale all’Autore.
Nel caso in cui si verifichino ritardi di pagamento da parte dell'Editore, quest'ultimo è tenuto a pagare una penale pari a ..., che scatta allo scadere dei 30 (trenta) giorni dall'invio del rendiconto all'Autore e si accumula per ogni mese di ritardo del suddetto pagamento.
In caso di mancato invio dei rendiconti entro i termini stabiliti da questo accordo, o di ritardo sui pagamenti da parte dell'Editore, l'Autore ha facoltà di rescindere il contratto e lo comunicherà all'Editore previa raccomandata A/R.
I conteggi potranno essere successivamente rettificati, tenendo conto degli esemplari considerati come venduti che giungano come resi dai punti vendita. L'Editore è tenuto a inviare all'Autore copia dei rendiconti anche nell'eventualità in cui il saldo risulti negativo.
Resterà a carico dell’Autore il pagamento di qualsiasi imposta o tassa o tributo afferente i propri compensi (idem come sopra: dalla cifra lorda devi detrarre il 20% sul 75% della cifra. Se invece hai meno di 35 anni, hai diritto a un trattamento fiscale agevolato: dalla cifra lorda devi detrarre il 20% dal 60% della cifra).
L’Autore, ai fini del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio in … (scrivere residenza, numero di telefono e indirizzo mail) e, nel caso in cui lo stesso dovesse cambiare, si impegna a rendere noto all’Editore il nuovo domicilio. 
sic
sic 
      14. Carattere dei compensi
I compensi spettanti all’Autore sulla base del presente contratto sono da considerarsi a tutti i fini di legge, sia dal punto di vista fiscale che da quello sostanziale, quali corrispettivi di cessione di diritto d’autore. 
sic
sic
      15. Copie giustificative e copie omaggio
A pubblicazione avvenuta, l’Autore riceverà gratuitamente dall’Editore n. 20 copie della prima edizione dell’Opera, n. 10 copie delle edizioni successive e n. … copie delle ristampe (sul numero di copie regolarsi a seconda del proprio potere contrattuale e delle possibilità dell'editore). L’Autore avrà inoltre diritto di acquistare, per uso personale e non commerciale, copie con lo sconto del 50%.
L’Autore ha facoltà di segnalare all’Editore una lista di nominativi, ritenuti utili ai fini promozionali dell’Opera, ai quali inviare una copia-omaggio dell’Opera. Questa copie saranno spedite a spese dell’Editore. Su queste copie l’Autore non avrà diritto a percepire royalty.
Al momento dell’uscita dell’Opera, l’Editore comunicherà all’Autore il numero delle copie stampate nella prima edizione e il numero delle copie previste come omaggio, queste ultime non dovranno in ogni caso superare il 3% dell'intera tiratura. 
sic
sic
       16. Edizioni successive
Poiché il presente contratto prevede anche la possibilità di più edizioni, l’Editore avviserà, tramite raccomandata A/R, l’Autore 3 (tre) mesi prima di procedere a una nuova edizione, per permettere all'Autore di apporre eventuali modifiche all'Opera. L’Autore è tenuto a far conoscere nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della dichiarazione se intende o no valersi della facoltà di apportare modifiche all’Opera ai sensi dell’art. 129 della legge 633/1941.
La pubblicazione dell'Opera in edizione economica o tascabile potrà avvenire non prima di 12 (dodici) mesi dalla pubblicazione della prima edizione. (Questa formula è una garanzia per l’autore e la sua Opera. L’edizione economica è una sorta di prolungamento della vita dell’Opera, ma se avviene troppo a ridosso della prima edizione può servire all’editore per pagare royalty più basse).
Inoltre l’Autore si impegna a prendere in considerazione eventuali richieste di modifica o aggiunte suggerite dall’Editore per le edizioni successive e, in caso decida di accogliere i suggerimenti dell'Editore, si impegna ad apportare le modifiche senza diritto per tali aggiornamenti ad altro compenso oltre a quello fissato agli artt. 11 e 12, a meno che l'aggiornamento richiesto dall'Editore non sia tale (superiore alle 5.000 battute spazi inclusi) da richiedere un ulteriore eventuale e congruo compenso aggiuntivo da corrispondere all'Autore.
Al momento dell’uscita di edizioni successive alla prima, l’Editore comunicherà all’Autore il numero di copie stampate per ciascuna edizione e il numero delle copie previste come omaggio.
Qualora l’Editore dichiarasse di non voler procedere a una nuova edizione o ristampa, l’Autore potrà, previa comunicazione raccomandata A/R all’Editore, recedere dal presente contratto e rientrare nella piena e totale disponibilità dell’Opera, senza diritto a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. 
sic
sic 
       17. Macero parziale e ritiro dal commercio di vecchie edizioni
Ove l’andamento delle vendite dell’Opera fosse tale da far ritenere all’Editore che le giacenze di magazzino eccedano il normale fabbisogno delle librerie, l’Editore potrà procedere all’invio al macero solo previa comunicazione all’Autore che può scegliere di acquistare le copie a prezzo ridotto e concordato. (per evitare il macero da esubero di magazzino dell'editore, l'autore può anche proporre all'editore di provvedere egli stesso alla giacenza in propri spazi privati, oppure di organizzare un'asta delle copie altrimenti destinate al macero). Prima di procedere alla pubblicazione di una nuova edizione dell’Opera, l’Editore potrà ritirare dal commercio la precedente edizione sempre previo avviso all’Autore tramite raccomandata A/R e inviarla al macero senza che ciò comporti l’estinzione del contratto ai sensi degli artt. 133 e 134 della legge 633/1941.
Dell’avvenuto macero ai termini della clausola precedente verrà data comunicazione all’Autore nel relativo rendiconto annuale, allegando copia del documento che attesti il via al macero, indicante il numero delle copie distrutte. Nessun compenso è dovuto all’Autore per le copie inviate al macero ai sensi del presente articolo. 
sic
sic 
      18. Vendita sottoprezzo o al macero
Qualora, trascorsi due anni dalla prima edizione, l’Editore giudicasse l’Opera difficilmente commerciabile, egli potrà: sic
a) vendere gli esemplari al pubblico a prezzo di rimanenza, cioè con lo sconto del 70% e più sul prezzo di copertina; in questo caso all’Autore verrà corrisposta, sul ricavo effettivo della vendita, la percentuale spettante relativa al tipo di edizione venduta; (vedi percentuali all'art. 12) sic
b) mandare gli esemplari al macero dopo aver chiesto all’Autore, mediante raccomandata A/R, di acquistarli allo stesso prezzo; (ricorda che anche qui, per evitare il macero, l'autore ha la possibilità di proporre all'editore di provvedere egli stesso alla giacenza in propri spazi privati, oppure di organizzare un'asta delle copie altrimenti destinate al macero) l’Editore avrà diritto di provvedervi in caso di mancata risposta al riguardo da parte dell’Autore entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione; in tal caso nulla è dovuto all’Autore. sic
Nel caso in cui, dopo vendita sottoprezzo e/o invio al macero, l’Editore e l’Autore non procedano a una nuova soluzione editoriale, il contratto si intende risolto e l’Autore ritorna nel pieno godimento dei suoi diritti. 
sic
sic
       19. Fuori catalogo
In caso di fuori catalogo, il contratto si intende risolto e l’Autore ritorna nel pieno possesso della sua Opera e nel pieno e pacifico godimento dei suoi diritti. Se l’Editore desidera procedere a una nuova stampa o edizione dell’Opera, dovrà stipulare con l’Autore un nuovo contratto di edizione. 
sic
sic
      20. Vendita delle copie dopo la scadenza del contratto
Dopo la scadenza del contratto, e anche in caso di sua anticipata risoluzione, l’Editore NON avrà la facoltà di continuare, fino a esaurimento dell’Opera, la vendita delle copie stampate prima della risoluzione del contratto (corrispondendo all’Autore il compenso nella misura convenuta) a meno che l'Autore non lo autorizzi previa comunicazione scritta inviata tramite raccomandata A/R. 
sic
sic
       21. Copie perite accidentalmente
In caso d’incendio, inondazione, allagamento o in ogni caso accidentale non dovuto a colpa o negligenza dell’editore o di terzi a cui l’editore ha affidato la custodia del libro, che causasse il deterioramento, la distruzione o il perimento di tutte o di parte delle copie in giacenza, l’Editore non sarà ritenuto responsabile delle copie deteriorate, distrutte o perite e quindi egli non dovrà all’Autore alcun diritto né alcuna indennità relativa a tali copie. In questo caso l'Editore è tenuto a fornire prova documentata dell'avvenuto incidente che ha causato il danneggiamento delle copie dell'Opera. 
sic
sic 
       22. Forma delle modifiche
Ogni eventuale modifica del contenuto del presente contratto sarà valida e operante solo se fatta in forma scritta e congiunta tra Autore ed Editore. 
sic
sic
       23. Autorità giudiziaria competente
Unico competente per ogni eventuale controversia derivante dall’interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsiasi motivo del presente contratto sarà il Foro della città di … (solitamente l’editore sceglie il Foro della propria città. In caso l'autore risieda in una città diversa da quella dell'editore, può richiedere di stabilire per contratto il Foro competente della propria città di residenza. Questo faciliterebbe l’autore in caso di future controversie: trovare un buon avvocato esperto in questioni editoriali nella propria città può semplificare molto le procedure legali per l'autore), con esclusione di ogni altro Foro, alternativo o concorrente. sic 
Fatto in due originali in … , il …    
sic 
 L’Autore                                                                   L’Editore
 ____________________________________________________________
           
Postilla
 
Cessioni di diritti a terzi: qualora l’autore decidesse di concedere all’editore i diritti secondari, è conveniente metterli come oggetto di un contratto a parte (vedi di seguito: appendice).
 
Diritto di opzione: è possibile, se l’autore lo desidera, cedere all’editore un diritto di opzione ma questa opzione va pagata a parte. Per questa ragione è meglio che sia oggetto di un contatto separato, contratto in cui vengano specificate le modalità, la durata, il compenso, le tempistiche ecc. Noi tendiamo a sconsigliare di cedere all'editore il diritto di opzione, per i motivi esposti nel post sul diritto di opzione, consigliamo in alternativa di controproporre, all'editore che non voglia rinunciare a un vantaggio sugli altri editori per le opere future, il diritto di prelazione.
 
 
Appendice
 
Cessione di ulteriori diritti: un contratto a parte
 
1. Diritti secondari
L’Autore cede in esclusiva all’Editore per 5 anni (data variabile anche a seconda del contratto per l'opera principale), il diritto di pubblicazione e utilizzazione economica dell’Opera nelle seguenti forme: (non è obbligatorio scegliere la cessione di tutti i seguenti diritti. L’autore ha facoltà di scegliere se e quali diritti cedere)
il diritto di tradurre o far tradurre l’Opera in qualsiasi altra lingua o dialetto;
il diritto di pubblicare l’Opera in edizione economica, in periodico, a dispense, in forma integrale o ridotta o condensata, anche mediante licenza a terzi;
il diritto di riprodurre, adattare, elaborare, in via diretta e/o indiretta, in formato e su supporto elettronico dell’Opera o di parti di essa, per la diffusione e distribuzione diretta o indiretta, anche tramite reti telematiche, in funzione della sua fruizione mediante dispositivi elettronici di scaricamento, visualizzazione e lettura quali ebook, pc, palmari ecc. (La cessione di tale diritto, a differenza degli altri, ha la durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di consegna dell’Opera);
i diritti di pre-pubblicazione (first serial), post-pubblicazione, “book-club”, antologici e “mass market”;
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la sua registrazione su supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali VHS, CD, CD-ROM, CD-I, DVD, supporti magnetici e ogni altro strumento analogo o similare.
 
I diritti di cui al presente articolo sono fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio di ciascuno degli altri. (Come viene citato da alcuni editori, i diritti di pubblicazione non sono cumulativi, ma si cedono singolarmente)
 
2. Diritti per le trasposizioni
L’Autore cede in esclusiva all’Editore per 5 anni (data variabile anche a seconda del contratto per l'opera principale), il diritto di trasposizione e utilizzazione economica dell’Opera nelle seguenti forme: (non è obbligatorio scegliere la cessione di tutti i seguenti diritti. L’autore ha facoltà di scegliere se e quali diritti cedere)
 
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la riduzione cinematografica;
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la riduzione teatrale;
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la riduzione televisiva;
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la riduzione radiofonica;
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la riduzione a fumetti;
il diritto di elaborare e adattare l’Opera, o parte della stessa, per la riduzione in cartoni animati.
I diritti di cui al presente articolo sono fra loro indipendenti e l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio di ciascuno degli altri. (Come viene citato da alcuni editori, i diritti di pubblicazione non sono cumulativi, ma si cedono singolarmente).
 
3. Comunicazione del numero di copie stampate
Nel caso di riproduzioni, adattamenti ed elaborazioni, in via diretta e/o indiretta, in formato e su supporto elettronico dell’Opera o di parti di essa, per la diffusione e distribuzione diretta o indiretta, anche tramite reti telematiche, in funzione della sua fruizione mediante dispositivi elettronici di scaricamento, visualizzazione e lettura quali e-book, pc, palmari, l’Editore comunicherà all’Autore il numero di copie stampate per ciascuna delle suddette forme di edizione e il numero di copie omaggio.
 
4. Ripartizione dei proventi derivanti da altre utilizzazioni
L’Editore corrisponderà all’Autore le percentuali di seguito indicate sui ricavi lordi percepiti per le licenze di utilizzo economico dell’Opera concesse a terzi. (Questo nel caso in cui l'autore decida di cedere all'editore la facoltà di licenziare a terzi i diritti sull'opera, in quanto è diritto dell'autore stabilire quali diritti cedere all'editore e quali invece mantenere per sé)
Per le licenze a terzi, le percentuali, da considerarsi al lordo dei ricavi (considera che dalla cifra lorda devi detrarre il 20% sul 75% della cifra. Se invece hai meno di 35 anni, hai diritto a un trattamento fiscale agevolato, fallo presente al tuo commercialista per la dichiarazione dei redditi: dalla cifra lorda devi detrarre il 20% dal 60% della cifra), sono le seguenti:
 
diritti di pubblicazione integrale o ridotta dell’Opera in lingua straniera o dialetto da parte di altri editori: 50% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Editore a vendere l’Opera a terzi; 60% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Autore a vendere l’Opera a terzi;
diritti esclusivi di riprodurre, adattare, elaborare, in via diretta e/o indiretta, in formato e su supporto elettronico dell’Opera o di parti di essa, per la diffusione e distribuzione diretta o indiretta, anche tramite reti telematiche, in funzione della sua fruizione mediante dispositivi elettronici di scaricamento, visualizzazione e lettura quali e-book, pc, palmari ecc.: 50%;
diritti esclusivi di pre-pubblicazione (first serial), post-pubblicazione, “book-club”, antologizzazione e “mass market” (pubblicazione dell’intera Opera o di parti separate su, ovvero allegata a periodici, fascicoli, riviste o quotidiani ecc.): 50% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Editore a vendere l’Opera a terzi; 60% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Autore a vendere l’Opera a terzi;
diritti esclusivi di utilizzazione dipendenti dall’eventuale elaborazione e adattamento dell’Opera per il suo sfruttamento, cinematografico, teatrale, radiofonico, televisivo, a fumetti, a cartoni animati: 50% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Editore a vendere l’Opera a terzi; 60% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Autore a vendere l’Opera a terzi;
diritti esclusivi o per la registrazione dell’Opera su supporti sonori e strumenti audiovisivi di ogni tipo, quali fra gli altri VHS, CD, CD-ROM, CD-I, DVD, supporti magnetici e ogni altro strumento analogo o similare: 50% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Editore a vendere l’Opera a terzi; 60% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Autore a vendere l’Opera a terzi;
diritti di ristampa e di distribuzione, in edizione economica o tascabile, da parte di altro editore: 50% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Editore a vendere l’Opera a terzi; 60% su tutti gli anticipi o le royalty nel caso in cui sia stato l’Autore a vendere l’Opera a terzi.
 
5. Anticipi di licenze di cessione a terzi
L’Editore ha l’obbligo, nel caso di cessione di diritti a terzi per una o più delle modalità citate nell’art. 3 di fornire all’Autore copia del contratto di cessione di diritti tra l’Editore e l’acquirente (questa documentazione servirà all’autore per verificare l’importo reale su cui verranno in seguito stilati i rendiconti e calcolate le percentuali da corrispondergli).
Le percentuali sugli anticipi, spettanti all'Autore in virtù dell’articolo precedente (art. 3) verranno corrisposti dall’Editore all’Autore a 30 (trenta) giorni dalla data in cui l’Editore ha ricevuto l’anticipo dall’acquirente.
Sarà cura e obbligo dell’Editore informare tempestivamente l’Autore dell’avvenuto ricevimento dell’anticipo mediante raccomandata A/R che attesti copia dell’avvenuta transazione bancaria.
 
6. Rendiconti di licenze di cessione a terzi
Il rendiconto per il pagamento delle spettanze maturate dalla cessione di diritti a terzi sarà inviato all’Autore il giorno successivo a quello in cui questi l’avrà ricevuto dall’acquirente che a sua volta lo invierà all’Editore secondo i termini e le modalità del contratto tra loro stipulato.
Sulla data dell’invio del rendiconto da parte dell’acquirente all’Editore, farà fede il timbro postale che sarà cura e obbligo dell’Editore conservare e spedire all’Autore insieme al rendiconto.
Nel caso in cui si verifichino ritardi di pagamento da parte dell'Editore, quest'ultimo è tenuto a pagare una penale pari a ..., che scatta allo scadere dei 30 (trenta) giorni dall'invio del rendiconto all'Autore e si accumula per ogni mese di ritardo del suddetto pagamento.
In caso di ritardo sui pagamenti da parte dell'Editore, l'Autore ha facoltà di rescindere il contratto e lo comunicherà all'Editore previa raccomandata A/R.
L'Editore è tenuto a inviare all'Autore copia dei rendiconti anche nell'eventualità in cui il saldo risulti negativo.
Resteranno a carico dell’Editore le spese di agenzia e a carico dell’Autore il pagamento di qualsiasi imposta o tassa o tributo afferente i propri compensi.
L’Autore, ai fini del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio in … e, nel caso in cui lo stesso dovesse cambiare, si impegna a rendere noto all’Editore il nuovo domicilio.
 
 7. Efficacia delle cessioni a terzi
In caso di scioglimento o risoluzione del presente contratto, per qualsiasi motivo esso avvenga, ogni pattuizione fatta dall’Editore con terzi rimarrà valida ed efficace. In caso, però, di risoluzione del contratto per ragioni imputabili all'Editore, i cessionari o licenziatari dei diritti secondari sull'Opera dovranno provvedere a rendicontare e a versare direttamente all'Autore quanto dovuto in base al contratto di concessione o licenza.
 
 
Scrittori in Causa
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